lunedì 21 settembre 2015

Diritti della persona, riproduzione foto su internet.

Con la Sentenza n. 15763/15 la Suprema Corte di Cassazione, chiamata ad occuparsi della vicenda della riproduzione su un sito internet dell'immagine di una ballerina durante uno spettacolo di inaugurazione di un locale aperto al pubblico, ha precisato nuovamente quali debbano essere le condizioni necessarie per evitare la violazione del diritto all'immagine tutelato dalla L. n. 633/1941.
La Cassazione ha ribadito l'importante principio in base al quale per la pubblicazione di foto e per la loro immissione sul circuito del web è sempre necessario acquisire l'espresso consenso della persona interessata, stabilendo che, anche ove si possa dallo stesso prescindere allorquando l'evento di riferimento si svolga in pubblico, rimane comunque indispensabile che sia rilasciato qualora le scene riprodotte siano idonee a comportare la lesione dell'onore, della reputazione e del decoro del soggetto ripreso. In sintesi, è stato confermato che l'esposizione o la pubblicazione dell'immagine altrui, a norma dell'art. 10 c.c.. e degli artt. 96 e 97 L. n. 633/1941, è abusiva non soltanto quando avvenga senza il consenso della persona o senza il concorso delle altre circostanze espressamente previste dalla legge come idonee a escludere la tutela del diritto alla riservatezza, come la notorietà del soggetto ripreso, l'ufficio pubblico dallo stesso ricoperto, la necessità di perseguire finalità di giustizia o di polizia, oppure scopi scientifici, didattici o culturali, o il collegamento della riproduzione a fatti, avvenimenti, cerimonie d'interesse pubblico o svoltisi in pubblico, ma anche quando, pur ricorrendo quel consenso o quelle circostanze, l'esposizione o la pubblicazione sia tale da arrecare pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona medesima. Il generale divieto di divulgazione del ritratto di una persona, senza il suo consenso, può, tuttavia, essere derogato solo quando la notorietà della persona spieghi o giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza della stessa e ad una più completa informazione, sempre che non ne derivi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro di questa. 
Cass. Civ., Sez. III, n. 15763/2015


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