venerdì 3 aprile 2015

Fondo ghiacciato responsabilità gestore autostrade

Nei confronti del proprietario o del concessionario della rete autostradale, destinata per la propria natura intrinseca alla percorrenza veloce in piena sicurezza, si configurala responsabilità ex art. 2051 c.c. (cose in custodia), potendosi ravvisare in tale soggetto l'effettiva possibilità di controllo della sede stradale e delle carreggiate. Il custode, per potersi sottrarre a simile responsabilità, è tenuto a dimostrare l'esistenza del caso fortuito, che si configura ogniqualvolta che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi.
Cass. Civ., Sez. II, 27/03/2015, n. 6245

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